La liquidazione IVA periodica
Se per il mese, o il trimestre, hai completato il caricamento delle registrazioni contabili rilevanti ai fini IVA, allora puoi procedere alla liquidazione IVA, vale a dire alla determinazione della posizione debitoria, o creditoria, per l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Ma... quali sono le registrazioni contabili rilevanti ai fini IVA? Dipende:
- Se non gestisci l’IVA per cassa, allora assumono rilevanza solamente le registrazioni delle fatture (attive e passive) e dei corrispettivi;
- Invece, se gestisci l’IVA per cassa, allora assumono rilevanza anche le registrazioni degli incassi e pagamenti.
Calcolo della liquidazione periodica
In ogni caso, sia che l'IVA venga calcolata per competenza, che per cassa, per il calcolo della liquidazione IVA periodica, devi:
- Selezionare il comando LIQUIDAZIONE IVA;
- Cliccare sul pulsante NUOVA REGISTRAZIONE;
- Impostare il periodo di riferimento (es: Agosto 2026);
- Cliccare sul pulsante CALCOLA LA LIQUIDAZIONE.
In caso di liquidazione a DEBITO, con un click, potrai generare il modello F24 per il versamento dell'imposta.

Ogni importo è verificabile
Per ogni liquidazione IVA effettuata, è possibile visualizzare la corrispondente scheda di dettaglio. In quest'ultima, vengono riepilogati gli importi aggregati:
- IVA esigibile sulle fatture emesse;
- IVA sospesa incassata;
- IVA sui corrispettivi;
- IVA detraibile sulle fatture ricevute;
- IVA sospesa pagata.
In corrispondenza di ogni importo, è presente un pulsante di dettaglio, che consente di visualizzare l'elenco delle operazioni riepilogate. Ad esempio, cliccando sul pulsante di dettaglio in corrispondenza del campo IVA ESIGIBILE SULLE FATTURE EMESSE, visualizzerò l'elenco delle fatture emesse nel periodo liquidato, ed in corrispondenza di ciascuna, gli importi dell'imponibile, e dell'IVA addebitata al cliente.

Il riporto al periodo successivo
Una liquidazione IVA periodica può chiudere in 3 diversi modi:
- Con un debito superiore a 100€;
- Con un debito inferiore a 100€ (debito esiguo);
- A credito.
Nel primo caso, il debito va versato entro i termini stabiliti. Quindi, ad esempio, il debito IVA relativo al primo trimestre, va versato entro il 16 maggio. Invece, nel caso in cui la liquidazione IVA chiuda con un debito esiguo (inferiore a 100€), il debito può (non è obbligatorio) essere riportato al periodo successivo. Nel terzo caso, il credito viene riportato al periodo successivo, e verrà detratto dall'eventuale debito maturato il quel periodo (detrazione IVA da IVA).

Il riporto di un credito IVA all'ANNO successivo
Come noto, se un esercizio chiude con un credito IVA, quest’ultimo potrà essere utilizzato nell’esercizio successivo nei seguenti modi:
- In detrazione IVA da IVA;
- In compensazione orizzontale in F24;
- Parte in compensazione, e parte in detrazione.
Qualora si decida di utilizzare il credito IVA, in tutto o in parte, in compensazione orizzontale in F24, questo importo dovrà essere “tolto” dalla gestione delle liquidazioni IVA, onde evitare un doppio utilizzo. Detto altrimenti, occorre azzerare, o ridurre, il riporto del credito al periodo successivo.
L’operazione è semplicissima: basta visualizzare la scheda della liquidazione IVA relativa al mese di gennaio, o al primo trimestre, e modificare manualmente l’importo del credito riportato.

La correttezza formale della liquidazione IVA
Una liquidazione IVA è corretta se il saldo IVA corrisponde alla differenza tra l’IVA a debito, e l’IVA a credito. Naturalmente, se l’IVA a debito è maggiore dell’IVA a credito, avremo un saldo a debito. Nel caso contrario, avremo un saldo a credito.
Nel software Blustring, dalla scheda della liquidazione IVA periodica, è possibile effettuare questa verifica con un colpo d’occhio sul campo TOTALE DI VERIFICA (in basso, a destra). Se questo importo è diverso da zero, significa che la liquidazione IVA non è corretta, poiché dopo aver effettuato il calcolo della liquidazione IVA, sono state caricate nuove registrazioni rilevanti ai fini IVA per il periodo (mese, o trimestre) già liquidato. Pertanto, è stato commesso l’errore di aver effettuato il calcolo della liquidazione IVA, PRIMA di aver completato il caricamento di tutte le registrazioni contabili rilevanti ai fini IVA. In questa ipotesi, consigliamo di eliminare la liquidazione IVA, e ricalcolarla.

Il caricamento MANUALE di un credito IVA
Può capitare di dover caricare manualmente un credito da utilizzare in detrazione IVA da IVA. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si debba gestire una contabilità, precedentemente gestita con un altro software. In questa ipotesi, qualora l’esercizio precedente abbia chiuso con un credito IVA, ed il contribuente abbia deciso di utilizzarlo in detrazione IVA da IVA, occorrerà caricare il credito nella gestione delle liquidazioni IVA.
L’operazione è semplicissima: nel campo TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE DA CARICARE, occorre selezionare la voce 010 – INIZIALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE. Quindi, dopo aver cliccato sul pulsante NUOVA REGISTRAZIONE, andranno caricati i dati richiesti.

La liquidazione IVA del QUARTO timestre
Nella generalità dei casi, i contribuenti IVA trimestrali NON devono liquidare l’IVA del quarto trimestre, poiché le operazioni attive e passive dell’ultimo trimestre verranno riepilogate direttamente dalla dichiarazione IVA annuale, che determinerà il saldo IVA, eventualmente da versare.
Detto altrimenti, nella generalità dei casi, i contribuenti IVA trimestrali NON versano l’IVA relativa all’ultimo trimestre con il codice tributo 6034, nel mese di febbraio. Invece, l’anno successivo, compilano direttamente la dichiarazione IVA annuale. Normalmente, fatte salve casistiche particolari (es: contabilità con il prorata), il saldo IVA coincide con il calcolo della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre.
Per completezza di trattazione, va detto che a questa regola generale, vi sono delle eccezioni. Infatti, esistono dei contribuenti trimestrali che devono liquidare separatamente l’IVA del quarto trimestre, versandola nel mese di febbraio, con il codice tributo 6034. Sto parlando dei contribuenti che rientrano nei seguenti regimi speciali:
- Distributori di carburante;
- Autotrasportatori per conto terzi;
- Esercenti attività di servizi al pubblico (es. farmacie).