Contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di venditaI contribuenti in esame, ai fini dell’applicazione degli studi di settore, non devono utilizzare il tradizionale software GERICO, bensì un altro applicativo prodotto dall’agenzia delle entrate denominato “GERICO ANNOTAZIONI SEPARATE”. Si tratta di un software che prevede la compilazione di tanti studi di settore quante sono le attività esercitate. Prevede inoltre la compilazione di 2 quadri particolari: il quadro M: dove va indicata la composizione dei ricavi; il quadro N: dove vanno annotati gli elementi promiscui (si pensi, ad esempio, al costo sostenuto per il personale dipendente impiegato indifferentemente nelle diverse attività esercitate. Il software GERICO ANNOTAZIOI SEPARATE fornisce più responsi: · un responso in merito a congruità e coerenza per ogni attività esercitata; · un responso in merito ala congruità relativamente al complesso delle attività esercitate. Il software GERICO ANNOTAZIONI SEPARATE è stato introdotto solamente nel 2002 (per la valutazione del periodo d’imposta 2001) ed è tuttora operativo. Maggiori dettagli sono forniti dalla circolare ministeriale n.58 del 27/6/02 ai punti 10.0 e 10.1 che riporto qui di seguito: 10. Modelli per l'annotazione separata Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002 sono stati approvati i criteri che consentono l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita (cosiddetti multipunto e/o multiattivita'). La definizione dei suddetti criteri e' avvenuta attraverso l'elaborazione dei dati relativi a tali categorie di imprese che sono stati comunicati compilando gli appositi modelli in occasione delle dichiarazione dei redditi del 2001. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002, sono stati approvati i modelli da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2001, per l'applicazione degli studi di settore con i criteri previsti dal citato decreto 25 marzo 2002. Tali modelli, unitamente a quelli tradizionali per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. Si ricorda che con circolare n. 56/E del 15 giugno 2001, nella quale sono stati forniti i chiarimenti relativi alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata per l'anno d'imposta 2000, e' stato precisato che relativamente a quell'anno: . il software Ge.Ri.Co. 2001 conteneva le funzioni per l'acquisizione dei dati ed il loro invio telematico, senza fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruita' dei ricavi dichiarati. Conseguentemente, nei confronti dei contribuenti interessati, non si determinava l'ammontare dei ricavi presunti, ne' si fornivano indicazioni di coerenza in ordine agli indicatori economici, perche' il software che avrebbe consentito tale determinazione sarebbe stato predisposto al termine delle analisi effettuate sulla base informativa costituita con i dati forniti compilando i modelli; . in considerazione della particolare natura che per il periodo d'imposta 2000 assumeva la rilevazione dei dati che riguardavano i contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata, non era prevista, per i dati forniti con i modelli, la possibilita' di effettuare l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compilazione, invece, dei modelli per l'annotazione separata relativi al periodo d'imposta 2001 consentira' l'applicazione sperimentale degli studi di settore (vedi paragrafo 7) mediante il prodotto software "Ge.Ri.Co. Annotazione separata 2002" che fornisce indicazioni in ordine: . al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il complesso delle attivita' svolte dal contribuente; . alla congruita' dei ricavi dichiarati; . alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttivita' per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel complesso l'attivita' svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attivita' con analoghe caratteristiche. Si precisa, inoltre che, per i dati forniti con i modelli per l'annotazione separata relativi al periodo d'imposta 2001, e' consentito di effettuare l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Cio' premesso, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla compilazione dei modelli "M Annotazione separata - composizione dei ricavi"e "N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua" che, unitamente alla compilazione dei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SM, consentono l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti cosiddetti multipunto e/o multiattivita'. Tali chiarimenti integrano quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione dei predetti modelli per l'annotazione separata. 10.1 Soggetti tenuti alla compilazione dei modelli I soggetti esercenti attivita' per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2001 alla indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano effettuarla, sono tenuti a compilare i modelli di seguito indicati: . il modello M "Annotazione separata - composizione dei ricavi"; . i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG, SK imprese e SM; . Il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attivita' e agli elementi contabili. |